Statuto della Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento (AIRIPA)

Art. 1 – Denominazione e sede

E’ costituita la Associazione Scientifica “ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA E L’INTERVENTO NELLA PSICOPATOLOGIA DELL’APPRENDIMENTO”, in breve denominata AIRIPA subordinatamente all’iscrizione nel Registro degli Enti del Terzo settore, l’associazione aggiungerà alla denominazione l’acronimo “ETS”.

L’associazione ha con sede legale in Padova, via Ipazia n. 44, 35135, Padova.

L’AIRIPA, al fine di garantire una migliore gestione dell’attività sul territorio nazionale, intende costituire sedi secondarie e/o sedi Regionali disciplinate da apposito regolamento definito e approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Finalità Istituzionali

L’Associazione non ha scopo di lucro, e riunisce studiosi, esperti e professionisti che operano nel campo della psicopatologia dell’apprendimento per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e persegue esclusivamente le finalità di:

– formazione universitaria e post universitaria (lett g dell’art. 5 del D. lgs 117/2017);
– ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett h dell’art. 5 del D. lgs 117/2017).

Per il perseguimento delle finalità che precedono, l’associazione provvederà a:

  1. promuovere studi e ricerche nel settore della psicologia dello sviluppo e/o dell’apprendimento, sia in relazione ai processi coinvolti, che allo sviluppo normale e patologico;
  2. favorire la diffusione di informazioni, di conoscenze scientifiche e tecniche, di strumenti aggiornati fra coloro che operano in questo settore ai fini di ricerca, formazione degli operatori, pratica clinica ed operativa;
  3.  sviluppare e diffondere modelli di intervento validati in ambito della psicopatologia dell’apprendimento.

L’Associazione, in relazione agli scopi per i quali si è costituita, si propone di:

  • contribuire a programmi di studio e ricerca sviluppati da Istituti Scientifici ed Università;
  •  promuovere direttamente indagini, studi e ricerche;
  • realizzare una banca dati della letteratura sulla tematica della psicopatologia dello sviluppo e dell’apprendimento di tipo scientifico e tecnico;
  • pubblicare e divulgare monografie, documenti, elaborati, pubblicazioni ed ogni altro strumento conoscitivo finalizzato ad azioni educative ed informative oltre che a promuovere la conoscenza della psicopatologia dell’apprendimento e l’avanzamento delle conoscenze in ambito clinico e di ricerca; tali pubblicazioni verranno inserite nel sito web dell’associazione che sarà aggiornato costantemente;
  • organizzare congressi ed incontri, svolgere corsi di formazione e aggiornamento continuo delle figure professionali che operano nell’ambito della psicopatologia dell’apprendimento;
  • mantenere i contatti fra gli operatori italiani e stranieri operanti nel settore;
  • riunire e rappresentare gli operatori attivi nell’ambito della psicopatologia dell’apprendimento recependone le istanze;
  • promuovere attività ed interventi nell’ambito della psicopatologia dell’apprendimento;
  • collaborare con istituzioni pubbliche e private che operano sul territorio nazionale ed internazionale;
  • sviluppare modelli di integrazione tra sociale e sanitario e tra settori disciplinari diversi;
  • partecipare, in rappresentanza degli associati e nell’interesse della disciplina, ai lavori di organismi istituzionali nazionali, regionali, locali;
  • stabilire relazioni scientifiche con Società ed Enti, nazionali e internazionali, aventi affinità di scopi e di programma;
  • partecipare a strutture federative con altre Associazione Scientifiche o Enti;
  • costituirsi quale soggetto organizzatore (“Provider”) di attività formative per la psicopatologia dello sviluppo e dell’apprendimento che rientrino nel programma di Educazione Medica Continua (ECM) in modo stabile e continuo su tutto l’ambito nazionale.

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui sopra, ed in via marginale e complementare, ferma l’assenza dello scopo di lucro e nel rispetto del d.lgs 117/2017 l’associazione potrà ricevere quote di iscrizione a congressi o ad altre manifestazioni e stipulare contratti di varia natura con enti e/o imprese pubbliche e/o private. L’ente non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e comunque non svolge attività sindacale.

Art. 3 – Durata
L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Associati
Possono iscriversi all’AIRIPA:

  • tutti i ricercatori che testimonino di aver svolto ricerca originale e metodologicamente valida nel campo della psicopatologia dell’Apprendimento
  • tutti gli esperti che operano in questo settore, dimostrando di possedere titoli e competenza clinica ritenuta adeguata da parte del Consiglio Direttivo; rientrano in questa categoria anche tutte le figure professionali formatesi presso corsi universitari post-lauream e/o corsi di Formazione/Aggiornamento attivi presso centri di ricerca nazionali o internazionali, previa valutazione dei curricula da parte del Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione di conoscere e condividere le finalità che la Associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti. Deve inoltre indicare i titoli posseduti per poter richiedere l’iscrizione.

Il Consiglio Direttivo provvede a comunicare l’eventuale ammissione della domanda entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento. In assenza di risposta entro tale termine la domanda non si intende accettata.

In caso di rifiuto (diniego), il consiglio direttivo dovrà, su richiesta scritta dell’interessato, darne giustificazione.
In ogni caso di respingimento della domanda il soggetto che ha presentato la domanda può presentare ricorso all’Assemblea dei soci la quale delibera entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Art . 5- Diritti e obblighi degli associati

Tutti gli Associati hanno diritto di voto in Assemblea: in particolare possono esprimere il proprio voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi della Associazione. La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.

Gli Associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, oltre alle direttive ed alle deliberazioni che, nell’ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi della Associazione.

Art. 6 – Recesso ed esclusione degli associati

La qualifica di Associato viene perduta nei seguenti casi:

  • recesso dell’Associato, con effetto dal momento di ricevimento di comunicazione scritta;
  • mancato pagamento del contributo associativo, previa presa d’atto del Consiglio Direttivo;
  • per esclusione dovuta a fatti, situazioni o attività che portano l’Associato in contrasto con gli scopi istituzionali di cui all’art. 2.

L’esclusione è deliberata dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. La deliberazione deve essere motivata e deve essere comunicata al socio escluso. La deliberazione di esclusione ha effetto dal momento della sua comunicazione al socio escluso.

Art. 7 – Intrasmissibilità della quota

La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile.

Art. 8 – Organi dell’associazione

Sono Organi dell’associazione:

  • l’Assemblea degli Associati
  • il Presidente dell’associazione
  • il Consiglio Direttivo
  • il Collegio dei Revisori
  • i Consigli Regionali (referenti regionali)
  • le Commissioni, eventualmente istituite dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Assemblea degli Associati

L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati aderenti all’associazione ed è l’organo sovrano dell’associazione stessa. L’Assemblea è composta da tutti gli Associati che, alla data della riunione della stessa, risultino in regola con il pagamento delle quote associative e che siano associati almeno da 6 (sei) mesi.

L’Assemblea è regolarmente convocata dal Presidente mediante comunicazione agli Associati con lettera o messaggio per posta elettronica da inviarsi, all’indirizzo che ciascun socio avrà comunicato all’associazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza.

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno, oppure quando ne pervenga specifica richiesta scritta, motivata, da almeno un terzo degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, da un membro del Consiglio Direttivo delegato dal Direttivo stesso. In mancanza di entrambi l’Assemblea nomina, tra gli Associati presenti, il Presidente della seduta.

Ogni Associato, avente diritto, può esprimere un singolo voto. I soci possono intervenire anche per delega.

Nel caso della elezione dei Membri del Consiglio Direttivo, la votazione viene effettuata con voto segreto su scheda (anche con modalità elettroniche).

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di voto degli Associati presenti.
La votazione, relativa alle questioni affrontate in assemblea, avviene per alzata di mano, salvo quanto diversamente previsto dalla Legge o dalla volontà dell’Assemblea.

E’ inoltre consentito che:

  • l’assemblea si svolga anche con voti espressi per corrispondenza ovvero in via elettronica
  • l’assemblea si svolga con più intervenuti audio e/o video collegati.

In entrambi i casi purché risulti rispettato il principio di buona fede e di parità di trattamento e deve essere possibile per il Presidente verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Il Presidente dell’Assemblea a tal fine nomina fino a quattro Scrutatori.

All’Assemblea degli Associati è richiesto di votare per:

  1. a) l’approvazione del bilancio d’esercizio;
    b) l’elezione e la nomina del Consiglio Direttivo;
    c) l’approvazione di modifiche e/o integrazioni al presente Statuto;
    d) lo scioglimento dell’associazione, la liquidazione e devoluzione del relativo patrimonio;
    e) l’esame di ogni altro argomento previsto dalla legge o inserito all’ordine del giorno.

Nell’avviso di convocazione devono essere fissati il giorno, l’ora e il luogo della convocazione. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, su convocazione del Presidente, con le indicazioni relative al giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza, e l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno.

In prima convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza (ovvero il voto) di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei voti.

In seconda convocazione, che potrà tenersi anche lo stesso giorno, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Delle riunioni di Assemblea ordinaria e straordinaria viene redatto processo verbale, che viene tra-scritto nel Libro dei Verbali, firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.

I soci devono dichiarare se hanno interessi anche potenziali di carattere personale, ovvero del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, tali da poter pregiudicare le decisioni prese in relazione alla loro funzione ed in caso affermativo, hanno il dovere di astenersi nella decisione.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

L’amministrazione dell’associazione, con tutti gli atti ordinari e straordinari necessari a conseguire gli scopi istituzionali di cui all’art. 2, è affidata al Consiglio Direttivo, composto da minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri, che dura in carica tre esercizi e scade alla data dell’assemblea nominata per l’approvazione del terzo esercizio della carica.

Al Consiglio Direttivo spetta anche, nei limiti di Legge, la definizione di contratti di lavoro con di-pendenti o collaboratori.

Il Consiglio Direttivo delibera la misura del contributo associativo per gli Associati dell’associazione.

I Consiglieri vengono eletti dall’Assemblea degli Associati, con le modalità di votazione descritte più sotto.

Le cariche di Presidente, Vice-Presidente e altre cariche eventuali vengono definite dal Consiglio Direttivo dopo la sua elezione.

Requisiti essenziali per accedere alla carica di Consigliere sono: la qualifica di Associato con diritto di voto.

Le modalità di votazione del Consiglio Direttivo sono definite dall’assemblea dei soci, comunque con votazione a scrutinio segreto. Verranno eletti Consiglieri i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto Consigliere chi è iscritto all’associazione da più tempo.

Il Consiglio Direttivo, validamente costituito, si riunisce almeno due volte all’anno. Una delle sue riunioni include l’elaborazione e l’approvazione dei rendiconti economico-finanziari da sottoporre all’assemblea.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono firmate dal Presidente e vanno spedite ai Membri del Consiglio Direttivo con almeno due settimane di preavviso prima della data fissata per la riunione, per posta, per fax o posta elettronica o con altro mezzo ritenuto valido.

La riunione del Consiglio Direttivo è valida quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il consiglio direttivo può svolgersi con più intervenuti audio e/o video collegati purché risulti rispettato il principio di buona fede e di parità di trattamento e deve essere possibile per il Presidente verificare l’identità di chi partecipa e vota.

A titolo consultivo possono essere invitati, di volta in volta, alle riunioni del Consiglio uno o più esperti ritenuti in grado di offrire validi contributi per le attività dell’associazione. L’invito di tali esperti verrà effettuato direttamente dal Presidente o su richiesta motivata di uno o più Consiglieri ed approvata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a registrare, su apposito libro verbale, tutte le decisioni relative all’ordinaria e straordinaria amministrazione; ogni verbale deve essere sottoscritto dal Presidente – o dal Vice-Presidente in caso di assenza del Presidente – e dal Segretario. In caso di assenza del Segretario, le sue funzioni sono affidate dal Presidente ad altro Consigliere presente.

Il Consiglio Direttivo, così come l’Ente, sono indipendenti, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

I membri del Consiglio direttivo non devono avere subito sentenze di condanna passata in giudicato in relazione all’attività dell’associazione. I membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare se hanno interessi anche potenziali di carattere personale, ovvero del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, tali da poter pregiudicare le decisioni prese in relazione alla loro funzione ed in caso affermativo, hanno il dovere di astenersi nella decisione.

Art. 11 – Qualifiche nell’ambito del Consiglio Direttivo

All’atto della prima riunione, il nuovo Consiglio Direttivo attribuisce le seguenti cariche da assegnare ai Consiglieri in carica:

  • Vice-Presidente
  • Segretario
  • Tesoriere
  • Altre figure/ruoli

Art. 12 – Il Presidente – Il Vice Presidente – Il Segretario – Il Tesoriere

PRESIDENTE
Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Associazione, di fronte a terzi ed in eventuale giudizio.

Il Presidente cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo avendo facoltà, se lo ritiene, di farsi coadiuvare da altri Membri del Consiglio o anche da esperti esterni.

Il Presidente sorveglia l’andamento amministrativo della Associazione e verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

Al Presidente spetta la convocazione e la formulazione dell’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Associati.

Il Presidente firma i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee, dando valore legale ed esecutivo alle delibere ivi contenute.

In caso di necessità decisionali urgenti e non dilazionabili, o per l’adempimento di atti di straordinaria amministrazione, al Presidente compete autonomia decisionale, in coerenza con le direttive assembleari o consiliari. Le decisioni adottate dovranno successivamente essere sottoposte all’approvazione del Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete la firma di tutti gli atti della Associazione, senza eccezione. Il potere di firma può essere conferito ad altro Membro del Consiglio Direttivo, al quale il Consiglio Direttivo stesso abbia delegato tale potere.

VICEPRESIDENTE
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il sol fatto dell’agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

SEGRETARIO
Il Segretario coadiuva il Presidente nell’espletamento delle attività esecutive che si rendano necessario o opportune per l’amministrazione dell’associazione.

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali, salvo il caso in cui la verbalizzazione sia affidata a un notaio ovvero salvo l’organo di controllo. Il segretario cura la tenuta dei libri dell’associazione

TESORIERE
Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene la contabilità; effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili; predispone dal punto di vista contabile la bozza di bi-lancio d’esercizio per l’approvazione che deve farne il direttivo.

Art. 13 Sezioni Regionali

Potranno essere istituite sedi regionali previa approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale. Le sezioni regionali svolgono la funzione di favorire una maggiore diffusione delle attività proposte dalla Associazione, garantendo una presenza più capillare sul territorio nazionale e facilitando il contatto con gli operatori a livello locale.

A tal fine si propone, ad esempio, di:

  • collaborare con istituzioni pubbliche e private che operano sul territorio in tale ambito, per predisporre corsi di formazione e aggiornamento continuo delle figure professionali che operano nel settore;
  • promuovere attività ed interventi su tematiche inerenti la psicopatologia dell’apprendimento.

La costituzione delle sedi regionali dell’AIRIPA deve prevedere il seguente assetto organizzativo:

  • esistenza di un gruppo significativo di associati con competenze tecniche accertate ed approfondite nel campo della Psicopatologia dell’Apprendimento; queste persone avranno il compito di promuovere, organizzare, realizzare direttamente e/o tramite collaborazioni con altre persone e/o enti, tutte le iniziative tradizionalmente svolte dall’AIRIPA, insieme ad altre eventuali, purché sempre corrispondenti alle finalità associative;
  • Esistenza di un Referente ed un gruppo di coordinamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 14 –Le Commissioni

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell’associazione, ed in particolare quelli indicati ai punti 1 e 2 dell’art. 2 del presente statuto, il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni finalizzate all’approfondimento di particolari temi.

I componenti di tali Commissioni possono essere individuati anche tra soggetti non appartenenti all’associazione. Ogni Commissione è coordinata da un Responsabile che viene nominato dal Consiglio Direttivo.

Le Commissioni sono organismi propositivi tecnico-scientifici e consultivi dell’associazione ed il Consiglio Direttivo ne stabilisce la durata che non può comunque essere superiore a quella del Consiglio Direttivo.

Tra le Commissioni, rientra il Comitato scientifico per la verifica ed il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Art. 15 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite. Tuttavia può essere determinato da parte del Consiglio Direttivo il rimborso di spese documentate, qualora sussista la disponibilità economica.

Eventuali incarichi retribuiti (non all’interno degli Organi dell’Associazione), verranno inseriti nel sito web dell’Associazione.

Art. 16 – Patrimonio e Fondo comune

Il patrimonio della Associazione è costituito dai beni mobili e che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo e dagli avanzi netti di gestione ed è dotata di un fondo adeguato alla realizzazione degli obiettivi statutari che comprende un fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l’ente di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

Per l’adempimento dei suoi compiti la Associazione può disporre delle seguenti entrate:

  • delle quote associative versate dagli Associati e delle erogazioni straordinarie degli stessi;
  • di ogni altro contributo e rimborso che Associati, non Associati, Enti Pubblici o Privati, eroghino per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;
  • di erogazioni ordinarie e straordinarie di singoli soggetti e di Enti Pubblici e Privati, destinati o non, a specifici scopi;
  • di proventi delle iniziative a scopo benefico deliberate e promosse dall’organo direttivo;
  • dai contributi provenienti da specifiche convenzioni con Enti;
  • da ogni altra forma di finanziamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Qualsiasi apporto o versamento comunque denominati, che sia effettuato dall’associato all’associazione non è ripetibile dall’associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e in particolare nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione né in caso di morte di estinzione, di re-cesso, di esclusione dell’associato dall’associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 – Esercizio Finanziario

L’esercizio finanziario della Associazione si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell’anno precedente ed una relazione sull’attività della Associazione, sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea degli Associati, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Bilancio deve essere depositato presso la sede della Associazione quindici giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea ordinaria convocata per la sua approvazione. Si applicano le disposizioni di cui al d.lgs 117/2017.

Il bilancio verrà pubblicato nel sito istituzionale dell’ente.

Il bilancio di previsione è predisposto e deliberato dal Consiglio Direttivo di norma, entro il 30 novembre di ciascun anno, o diverso termine motivatamente deliberato. Il bilancio di previsione è sottoposto ad approvazione dell’Assemblea generale degli iscritti entro il 31 dicembre e comunque, purché motivatamente deliberato, non oltre il termine di approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente. Il bilancio preventivo verrà pubblicato nel sito istituzionale dell’ente.

Organo di controllo

Quando obbligatorio per legge o comunque deciso dai soci l’assemblea dei soci provvede a nominare un organo di controllo, formato da un Controllore Unico e da un Controllore Supplente.

Nel caso di organo di controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente alle seguenti categorie:

– un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali;
– un soggetto iscritto all’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ovvero all’Ordine degli Avvocati;
– un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Qualora competa all’Organo di controllo l’esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale esso è composto da un Controllore Unico e da un supplente iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L’Organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. E’ rieleggibile.

Il Controllore partecipa di diritto alle adunanze dell’assemblea e del Consiglio Direttivo. Quando obbligatoria per legge o comunque deciso dai soci la revisione legale dei conti è effettuata dal Controllore Unico salvo diverse inderogabili norme di legge.

Art. 18 – Scioglimento dell’Associazione

In caso di scioglimento della Associazione il patrimonio della stessa è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art 45 co. 1 del d.lgs 117/2017 e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, a enti del terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Modifica dello Statuto

La modifica del presente Statuto può essere deliberata esclusivamente dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due terzi degli Associati aventi diritto di voto, con le maggioranze previste al precedente articolo 9.

Art. 20 – Regolamento interno

Per quanto attiene alle modalità di funzionamento della Associazione, si fa riferimento all’apposito Regolamento che viene formulato dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle prescrizioni del presente statuto e del d.lgs 117/2017.

Art. 21 – Riferimenti di legge

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge ed alle normative in materia di Enti del Terzo Settore e in subordine di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile.