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STATUTO AIRIPA - ONLUS

Articolo 1

Costituzione
E' costituita l'Associazione Italiana per la Ricerca e l'Intervento nella Psicopatologia dell'Apprendimento ONLUS organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in breve denominabile "A.I.R.I.P.A. - ONLUS".

Articolo 2

Sede e durata

L'Associazione ha sede in S. Donà di Piave (VE) Via Ippolito Nievo, 2 c/o Servizio di Neuropsichiatria Infantile ASL n. 10.
La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050.

Articolo 3

Oggetto e scopo
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di istruzione e ricerca scientifica nel campo della psicopatologia dell'apprendimento. In particolare l'Associazione ha come scopi:
  1. promuovere studi e ricerche nel settore della psicopatologia dell'apprendimento;
  2. favorire la diffusione di informazioni, di conoscenze scientifiche e tecniche fra coloro che operano in questo settore ai fini di ricerca, formazione degli operatori, pratica clinica ed operativa.
In relazione agli scopi per i quali si è costituita l'Associazione si propone di:
  • contribuire a programmi di studio e ricerca da Istituti Scientifici ed Università;
  • eseguire direttamente indagini, studi e ricerche;
  • realizzare una raccolta quanto più completa possibile della documentazione tecnica e scientifica;
  • pubblicare e divulgare monografie, documenti, elaborati, pubblicazioni ed ogni altro strumento conoscitivo finalizzato ad azioni educative ed informative;
  • organizzare congressi ed incontri, svolgere corsi di perfezionamento e di cultura;
  • mantenere i contatti fra gli operatori italiani e stranieri operanti nel settore.
L ' Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura e quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
L'Associazione può emettere "titoli di solidarietà".


Articolo 4

Il Fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dal contributo versato dai soci fondatori e da eventuali altre fonti di finanziamento.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
  • versamenti dei soci fondatori e di tutti gli altri soci che aderiscono all'Associazione;
  • introiti derivanti dalla sua attività.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuare all'atto dell'adesione da parte di chi intende aderire all'Associazione.
L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento e di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione ne in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale.


Articolo 5

Fondatori e soci dell'Associazione
Sono aderenti all'Associazione:
  • i Fondatori;
  • i soci dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Ai soci dell'Associazione viene chiesto annualmente il versamento della quota associativa che viene stabilita dal Consiglio Direttivo.
L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.
Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza. Possono essere soci le persone appartenenti alle suddette categorie:

  • coloro che hanno conseguito un diploma universitario di Master relativo ai disturbi dell’apprendimento o titolo riconosciuto equivalente dal Direttivo o
  • ricercatori che testimonino di aver svolto ricerca originale e metodologicamente valida nel campo della psicopatologia dell’Apprendimento
Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere la finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti.
I nuovi soci hanno diritto di voto in Assemblea dopo l’'approvazione delle domande di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
I soci hanno diritto a partecipare alle attività e riunioni scientifiche ed altre attività e manifestazioni ufficiali organizzate dall'Associazione a condizioni particolari.
Ogni associato A.I.R.I.P.A. si impegna a rispettare lo statuto e a collaborare all'attività dell'Associazione. Ogni grave infrazione a tali obblighi morali potrà essere motivo di radiazione.
I soci, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento di una quota sociale. Soltanto i soci in regola con i versamenti possono prendere parte alle attività sociali. In occasione di congressi, convegni ,seminari , corsi di aggi ornamento o di formazione, può essere richiesta una quota aggiuntiva.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà dal novero dei partecipi all'Associazione stessa; tale convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e le deliberazioni saranno va1idamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria in seconda convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni verranno assunte con la maggioranza assoluta di voti.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell' esercizio sociale, e in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo creda opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto o da almeno meta dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori.
La convocazione dell'Assemblea viene comunicata a mezzo lettera o fax almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea stessa. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario sessione autunnale.
Essa inoltre:
  • delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
  • approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
  • delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto.

L’Assemblea inoltre provvede al rinnovo del Consiglio (ogni tre anni) e del Collegio dei Revisori (ogni tre anni).
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto nonchè sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
Le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale dovranno essere approvate, con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal vice Presidente, o dal consigliere più anziano.


Articolo 6

Organi dell'associazione
S ono organi dell'Associazione:

  • L'assemblea dei soci
  • Il consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • Il Collegio dei revisori dei Conti

Articolo 7

Assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento della quota annuale. Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta da un altro socio avente diritto al voto.
L'assemblea sia ordinaria che straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e le deliberazioni saranno validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti.
L'assemblea sia ordinaria che straordinaria in seconda convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni verranno assunte con la maggioranza dei voti.
L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e in via straordinaria ogni qualvolta il consiglio direttivo lo creda opportuno, ovvero quanto ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto o da almeno metà dei consiglieri oppure dal collegio
dei revisori.
La comunicazione dell'Assemblea viene comunicata a mezzo lettera o fax almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea stessa.
L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario sessione autunnale.

Essa inoltre:

  • Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
  • Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione
  • Delibera sull'eventuale destinazione di utili avanzi di gestione denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto

L'assemblea inoltre provvede al rinnovo del Consiglio Direttivo (ogni tre anni) e del Collegio dei Revisori dei Conti (ogni tre anni).
L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
Le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale dovranno essere approvati, con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
L'assemblea è preseduta dal presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vice Presidente, o dal consigliere più anziano.


Articolo 8


Il Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri i quali nominano al loro interno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed un membro di giunta.
Il Consiglio Direttivo ha durata di tre anni e viene nominato dall'Assemblea degli aderenti. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal vice presidente e due Consiglieri. Le modalità di convocazione avvengono tramite lettera o fax.
Le funzioni del Consiglio Direttivo riguardano le deliberazioni sull'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
Ogni decisione del Consiglio Direttivo è deliberata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.
Il Consiglio Direttivo provvede a tutti gli atti necessari ed utili all'efficienza dell'Associazione:

  • esamina il bilancio preventivo nonchè la relazione della gestione finanziaria;
  • delibera l'impiego dei mezzi necessari al funzionamento dell'Associazione;
  • può creare comitati consuntivi determinandone i compiti e nominandone i componenti;
  • dispone il più conveniente impiego del fondo comune;
  • nomina e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento economico;
  • delibera i regolamenti interni da far approvare all’Assemblea;
  • approva le domande di ammissione.

Nel caso di dimissioni o di cessazione dell'incarico di qualche membro durante il triennio in carica, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione rispettando le preferenze espresse in sede di votazione di Assemblea.
Un Consigliere può essere esonerato dal suo incarico qualora commetta gravi inadempienze e qualora il Consiglio Direttivo approvi, con la maggioranza assoluta dei voti, il suo esonero. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
Il Consiglio Direttivo non può assumere obbligazioni ed impegni finanziari, economici o di altra natura vincolativa, anche verso terzi, se non nei limiti del fondo comune esistente al momento, tenuto conto degli impegni e delle obbligazioni preesistenti. Per gli impegni sopradetti, oltre tali limiti, rispondono personalmente ed in proprio i membri che li hanno autorizzati .


Articolo 9

Il Presidente

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte a terzi e anche in giudizio. Su delibera del consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei all'Associazione e al Consiglio stesso.
Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessita.
Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo e alla successiva approvazione dell'Assemblea, corredandolo di idonee relazioni.


Articolo 10

Libri dell’Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti nonché il libro degli aderenti all'Associazione.


Articolo 11

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri.
L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto e valide per il Consiglio Direttivo.
I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, dandone parere sui bilanci.


Articolo 12

Bilancio preventivo

Ogni anno deve essere compilato il bilancio al 31 dicembre, costituito dalla situazione patrimoniale e dal conto Economico, da sottoporre all'Assemblea ordinaria assieme alla relazione del Consiglio direttivo e del collegio dei Revisori dei Conti.


Articolo 13

Avanzi di gestione

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano attuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.
L’Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


Articolo 14

Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta per legge.


Articolo 15

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, dando luogo ad arbitrato irritale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Venezia.


Articolo 16

Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

 

 
 
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