STATUTO AIRIPA - ONLUS
Articolo 1
Costituzione
E' costituita l'Associazione
Italiana per la Ricerca e l'Intervento nella Psicopatologia
dell'Apprendimento ONLUS organizzazione non lucrativa
di utilità sociale, in breve denominabile "A.I.R.I.P.A.
- ONLUS".
Articolo 2
Sede e durata
L'Associazione
ha sede in S. Donà di Piave (VE) Via Ippolito Nievo,
2 c/o Servizio di Neuropsichiatria Infantile ASL n.
10.
La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre
2050.
Articolo 3
Oggetto e scopo
L'Associazione non ha scopo di
lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale, di istruzione e ricerca scientifica nel campo
della psicopatologia dell'apprendimento. In particolare
l'Associazione ha come scopi:
- promuovere
studi e ricerche nel settore della psicopatologia
dell'apprendimento;
- favorire la
diffusione di informazioni, di conoscenze scientifiche
e tecniche fra coloro che operano in questo settore
ai fini di ricerca, formazione degli operatori,
pratica clinica ed operativa.
In relazione agli scopi per i
quali si è costituita l'Associazione si propone di:
- contribuire
a programmi di studio e ricerca da Istituti Scientifici
ed Università;
- eseguire direttamente
indagini, studi e ricerche;
- realizzare
una raccolta quanto più completa possibile della
documentazione tecnica e scientifica;
- pubblicare
e divulgare monografie, documenti, elaborati,
pubblicazioni ed ogni altro strumento conoscitivo
finalizzato ad azioni educative ed informative;
- organizzare
congressi ed incontri, svolgere corsi di perfezionamento
e di cultura;
- mantenere
i contatti fra gli operatori italiani e stranieri
operanti nel settore.
L ' Associazione non può svolgere
attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione
di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle
accessorie per natura e quelle statutarie, in quanto
integrative delle stesse.
L'Associazione può emettere "titoli di solidarietà".
Articolo 4
Il
Fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito
dal contributo versato dai soci fondatori e da eventuali
altre fonti di finanziamento.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni
mobili ed immobili che pervengono all'Associazione
a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da
parte di enti pubblici e privati o persone fisiche,
dagli avanzi netti di gestione.
Per l'adempimento
dei suoi compiti, l’Associazione dispone delle seguenti
entrate:
- versamenti
dei soci fondatori e di tutti gli altri soci che
aderiscono all'Associazione;
- introiti derivanti
dalla sua attività.
Il
Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota
di versamento minimo da effettuare all'atto dell'adesione
da parte di chi intende aderire all'Associazione.
L'adesione all'Associazione non comporta obblighi
di finanziamento e di esborso ulteriori rispetto al
versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti
all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori
rispetto a quelli originari.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere
di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo
come sopra determinato e sono comunque a fondo perduto;
in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento
dell'Associazione ne in caso di morte, di estinzione,
di recesso o di esclusione dell'Associazione può pertanto
farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione
a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione
e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione
trasmissibili a terzi, ne per successione a titolo
particolare nè per successione a titolo universale.
Articolo 5
Fondatori e soci dell'Associazione
Sono aderenti all'Associazione:
- i Fondatori;
- i soci dell'Associazione.
L'adesione
all'Associazione è a tempo indeterminato e non può
essere disposta per un periodo temporaneo. Ai soci
dell'Associazione viene chiesto annualmente il versamento
della quota associativa che viene stabilita dal Consiglio
Direttivo.
L'adesione all'Associazione comporta per l'associato
maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea
per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto
e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi
dell'Associazione.
Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione
dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione
stessa.
Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono
all'Associazione nel corso della sua esistenza. Possono
essere soci le persone appartenenti alle suddette
categorie:
- coloro che hanno conseguito un diploma universitario di Master relativo ai disturbi dell’apprendimento o titolo riconosciuto equivalente dal Direttivo o
- ricercatori che testimonino di aver svolto ricerca originale e metodologicamente valida nel campo della psicopatologia dell’Apprendimento
Chi
intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa
domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione
di condividere la finalità che l'Associazione si propone
e l'impegno ad approvarne ed osservarne statuto e
regolamenti.
I nuovi soci hanno diritto di voto in Assemblea dopo
l’'approvazione delle domande di iscrizione da parte
del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle
domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro
ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento
della domanda entro il termine predetto, si intende
che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso
il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare
la motivazione di detto diniego.
I soci hanno diritto a partecipare alle attività e
riunioni scientifiche ed altre attività e manifestazioni
ufficiali organizzate dall'Associazione a condizioni
particolari.
Ogni associato A.I.R.I.P.A. si impegna a rispettare
lo statuto e a collaborare all'attività dell'Associazione.
Ogni grave infrazione a tali obblighi morali potrà
essere motivo di radiazione.
I soci, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti
al pagamento di una quota sociale. Soltanto i soci
in regola con i versamenti possono prendere parte
alle attività sociali. In occasione di congressi,
convegni ,seminari , corsi di aggi ornamento o di
formazione, può essere richiesta una quota aggiuntiva.
Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi
momento notificare la sua volontà dal novero dei partecipi
all'Associazione stessa; tale convocazione è validamente
costituita con la presenza di almeno la metà dei soci
e le deliberazioni saranno va1idamente assunte con
la maggioranza assoluta dei voti.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria in seconda
convocazione sarà validamente costituita qualunque
sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni
verranno assunte con la maggioranza assoluta di voti.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno
una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'
esercizio sociale, e in via straordinaria, ogni qualvolta
il Consiglio Direttivo lo creda opportuno, ovvero
quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei
soci aventi diritto al voto o da almeno meta dei Consiglieri
oppure dal Collegio dei Revisori.
La convocazione dell'Assemblea viene comunicata a
mezzo lettera o fax almeno 30 giorni prima della data
dell'Assemblea stessa. L'Assemblea ordinaria si riunisce
almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio
preventivo ed il rendiconto economico e finanziario
sessione autunnale.
Essa inoltre:
- delinea gli
indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva i
regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività
dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale
destinazione di utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nonché di fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’Associazione stessa, qualora
ciò sia consentito dalla legge e dal presente
statuto.
L’Assemblea
inoltre provvede al rinnovo del Consiglio (ogni tre
anni) e del Collegio dei Revisori (ogni tre anni).
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni
dello Statuto nonchè sulla nomina e sui poteri dei
liquidatori.
Le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto, lo
scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del
patrimonio sociale dovranno essere approvate, con
il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
o, in sua assenza, dal vice Presidente, o dal consigliere
più anziano.
Articolo 6
Organi dell'associazione
S
ono organi dell'Associazione:
- L'assemblea dei soci
- Il consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei revisori dei Conti
Articolo 7
Assemblea
L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento della quota annuale. Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta da un altro socio avente diritto al voto.
L'assemblea sia ordinaria che straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e le deliberazioni saranno validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti.
L'assemblea sia ordinaria che straordinaria in seconda convocazione
sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni verranno assunte con la maggioranza dei voti.
L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e in via straordinaria ogni qualvolta il consiglio direttivo lo creda opportuno, ovvero quanto ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto o da almeno metà dei consiglieri oppure dal collegio
dei revisori.
La comunicazione dell'Assemblea viene comunicata a mezzo lettera o fax almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea stessa.
L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario sessione autunnale.
Essa inoltre:
- Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione
- Delibera sull'eventuale destinazione di utili avanzi di gestione denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto
L'assemblea inoltre provvede al rinnovo del Consiglio Direttivo (ogni tre anni) e del Collegio dei Revisori dei Conti (ogni tre anni).
L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto
nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
Le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale dovranno essere approvati, con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
L'assemblea è preseduta dal presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vice Presidente, o dal consigliere più anziano.
Articolo 8
Il Consiglio Direttivo
L’Associazione
è amministrata da un Consiglio Direttivo composto
da tre a cinque membri i quali nominano al loro interno
il Presidente, il vice Presidente, il Segretario,
il Tesoriere ed un membro di giunta.
Il Consiglio Direttivo ha durata di tre anni e viene
nominato dall'Assemblea degli aderenti. Il Consiglio
Direttivo è convocato dal Presidente, dal vice presidente
e due Consiglieri. Le modalità di convocazione avvengono
tramite lettera o fax.
Le funzioni del Consiglio Direttivo riguardano le
deliberazioni sull'amministrazione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione.
Ogni decisione del Consiglio Direttivo è deliberata
se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.
Il Consiglio Direttivo provvede a tutti gli atti necessari
ed utili all'efficienza dell'Associazione:
- esamina il
bilancio preventivo nonchè la relazione della
gestione finanziaria;
- delibera l'impiego
dei mezzi necessari al funzionamento dell'Associazione;
- può creare
comitati consuntivi determinandone i compiti e
nominandone i componenti;
- dispone il
più conveniente impiego del fondo comune;
- nomina e licenzia
il personale dipendente e ne determina il trattamento
economico;
- delibera i
regolamenti interni da far approvare all’Assemblea;
- approva le
domande di ammissione.
Nel
caso di dimissioni o di cessazione dell'incarico di
qualche membro durante il triennio in carica, il Consiglio
Direttivo provvederà alla sua sostituzione rispettando
le preferenze espresse in sede di votazione di Assemblea.
Un Consigliere può essere esonerato dal suo incarico
qualora commetta gravi inadempienze e qualora il Consiglio
Direttivo approvi, con la maggioranza assoluta dei
voti, il suo esonero. Dalla nomina a consigliere non
consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese
documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
Il Consiglio Direttivo non può assumere obbligazioni
ed impegni finanziari, economici o di altra natura
vincolativa, anche verso terzi, se non nei limiti
del fondo comune esistente al momento, tenuto conto
degli impegni e delle obbligazioni preesistenti. Per
gli impegni sopradetti, oltre tali limiti, rispondono
personalmente ed in proprio i membri che li hanno
autorizzati .
Articolo 9
Il Presidente
Al
Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza
dell’Associazione stessa di fronte a terzi e anche
in giudizio. Su delibera del consiglio Direttivo,
il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione
anche ad estranei all'Associazione e al Consiglio
stesso.
Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base
delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio
Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce
circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione
dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità
ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di
straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve
contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per
la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio
Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni,
sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione,
verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti,
ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessita.
Il Presidente cura la predisposizione del bilancio
consuntivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo
e alla successiva approvazione dell'Assemblea, corredandolo
di idonee relazioni.
Articolo 10
Libri dell’Associazione
Oltre
alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione
tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni
dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio
dei Revisori dei Conti nonché il libro degli aderenti
all'Associazione.
Articolo 11
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il
Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre
membri.
L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con
la carica di consigliere.
Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso
valgono le norme dettate nel presente statuto e valide
per il Consiglio Direttivo.
I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle
adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto
alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo,
con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano
la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione
e dei relativi libri, dandone parere sui bilanci.
Articolo 12
Bilancio preventivo
Ogni
anno deve essere compilato il bilancio al 31 dicembre,
costituito dalla situazione patrimoniale e dal conto
Economico, da sottoporre all'Assemblea ordinaria assieme
alla relazione del Consiglio direttivo e del collegio
dei Revisori dei Conti.
Articolo 13
Avanzi di gestione
All’Associazione
è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'Associazione
stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge o siano attuate a favore
di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano
parte della medesima unitaria struttura.
L’Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili
o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 14
Scioglimento
In
caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione
ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)
o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo
di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione
imposta per legge.
Articolo 15
Clausola compromissoria
Qualunque
controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione
o interpretazione del presente statuto e che possa
formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio
di un arbitro amichevole compositore che giudicherà
secondo equità e senza formalità di procedure, dando
luogo ad arbitrato irritale. L’arbitro sarà scelto
di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza
di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto
dal Presidente del Tribunale di Venezia.
Articolo 16
Legge applicabile
Per
disciplinare ciò che non sia previsto nel presente
statuto, si deve far riferimento alle norme in materia
di enti contenute nel libro I del Codice Civile, in
subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice
Civile.
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